PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di istituzione del difensore civico).

      1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale e quello provinciale prevedono necessariamente l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale e di raccordo tra cittadini e istituzioni».

Art. 2.
(Requisiti di eleggibilità, modalità di elezione e attribuzioni del difensore civico).

      1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 11-bis. - (Requisiti di eleggibilità e candidatura del difensore civico). - 1. Sono eleggibili alla carica di difensore civico i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici e iscritti da almeno un anno nelle liste elettorali del comune. Per il difensore civico provinciale è richiesta l'iscrizione da almeno un anno nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia.
      2. È requisito di candidabilità alla carica di difensore civico il possesso di un diploma di istruzione di livello universitario in discipline giuridiche o economiche o l'esperienza almeno decennale come dirigente di associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai

 

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sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, dipendenti del comune o della provincia ovvero di istituzioni, di aziende speciali o di società partecipate maggioritariamente dal comune o dalla provincia; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, dipendenti o consulenti con funzioni di rappresentanza dell'ente locale verso terzi o in giudizio, ovvero titolari di rapporti di concessione con il comune o con la provincia; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, rappresentanti legali di società o di imprese che ricevono o hanno ricevuto contributi a carico del bilancio del comune o della provincia.

      Art. 11-ter. - (Modalità di elezione del difensore civico e durata in carica). - 1. Gli statuti comunali e provinciali disciplinano le modalità di elezione del difensore civico, prevedendo che l'elezione sia effettuata dai cittadini iscritti in liste volontarie per l'elettorato attivo, a maggioranza semplice dei voti espressi validi. La candidatura alla carica di difensore civico può essere avanzata da un minimo di tre associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, attraverso le loro articolazioni territoriali.
      2. Il difensore civico è inamovibile dalla sua carica, a meno che non sia dichiarato decaduto per gravi negligenze nello svolgimento delle proprie funzioni da parte del consiglio comunale o provinciale, con deliberazione adottata con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio.
      3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.
      4. L'elezione alla carica di difensore civico non può essere svolta nei sei mesi antecedenti o successivi le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale o provinciale.

 

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Qualora la scadenza del mandato avvenga in tale periodo, il difensore civico è prorogato nelle sue funzioni.

      Art. 11-quater. - (Attribuzioni del difensore civico). - 1. Gli statuti comunali e provinciali definiscono le competenze del difensore civico, le funzioni di controllo degli atti degli enti locali nei confronti dei cittadini e dei consumatori, nonché di garanzia del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa. Al difensore civico è garantito il potere di intervento per la richiesta di revisione degli atti agli uffici amministrativi, nonché il potere di agire in giudizio, nelle sedi competenti.
      2. Gli statuti comunali e provinciali prevedono necessariamente:

          a) la generale competenza del difensore civico a ricevere e ad esaminare istanze provenienti da chiunque risiede legittimamente e non occasionalmente nel comune o nella provincia e dalle formazioni sociali, che denunciano un comportamento illegittimo o ingiusto nei propri confronti da parte dell'amministrazione comunale o provinciale. Tutte le comunicazioni dirette all'ufficio del difensore civico sono esenti da qualunque spesa di bollo o di segreteria;

          b) la possibilità di accesso del difensore civico a tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione, con eccezione dei soli casi di segreto collegato a procedimenti giudiziari in corso e sempre in relazione alle istanze di cui alla lettera a). Tale facoltà di accesso riguarda anche le informazioni in possesso di istituzioni, aziende speciali e società controllate dall'ente locale;

          c) l'obbligo dell'amministrazione di fornire tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni la decisione in merito alla richiesta del difensore civico, nonché le motivazioni in ordine al compimento di atti o di attività richieste dal difensore civico. Tale obbligo di risposta riguarda anche le informazioni in possesso di istituzioni,

 

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aziende speciali e società controllate dall'ente locale;

          d) l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi entro trenta giorni sulle proposte del difensore civico di composizione amichevole delle vertenze tra amministrazione e cittadini nelle ipotesi di cui alla lettera a);

          e) la competenza ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di comune o provincia, nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 127;

          f) la possibilità di adire il giudice ordinario o amministrativo da parte del difensore civico una volta esperita la procedura di cui all'articolo 127, qualora il sindaco, il presidente della provincia o la giunta comunale o provinciale confermino l'atto nella sua formulazione originaria.

      Art. 11-quinquies. - (Ufficio del difensore civico). - 1. I regolamenti organizzativi dell'ente locale prevedono la costituzione di un ufficio amministrativo di supporto del difensore civico costituito da dipendenti dell'ente locale nominati di intesa con il difensore civico. L'adeguamento dell'organico di tale ufficio deve essere effettuato con cadenza non superiore al triennio. Il finanziamento del difensore civico è automatico e tale da garantirne l'autonomia per l'effettiva capacità di intervento.

      Art. 11-sexies. - (Relazione annuale del difensore civico). - 1. Il difensore civico predispone annualmente una relazione generale sullo stato dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dell'ente locale. A tale rapporto gli organi comunali e provinciali offrono la massima diffusione.
      2. Una apposita seduta del consiglio comunale o provinciale è dedicata all'esame e alla discussione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dell'ente locali di cui al comma 1».

 

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Art. 3.
(Poteri di controllo preventivo di legittimità del difensore civico).

      1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 127. - (Controllo di legittimità). - 1. Le deliberazioni del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale sono sottoposte a controllo preventivo obbligatorio di legittimità del difensore civico quando riguardano le seguenti materie:

          a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

          b) dotazioni organiche e relative variazioni;

          c) assunzioni del personale.

      2. Ogni altra deliberazione, diversa da quelle elencate al comma 1, del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale può essere sottoposta al controllo di legittimità del difensore civico a richiesta di una minoranza qualificata di componenti del consiglio comunale o provinciale, fissata dallo statuto. La richiesta deve essere avanzata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'atto, con indicazione delle norme che si assumono violate.
      3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora il difensore civico rilevi vizi di legittimità dell'atto, lo rinvia all'organo che lo ha adottato per una nuova deliberazione e contestualmente informa il consiglio comunale o provinciale».

Art. 4.
(Supporto organizzativo all'attività dei difensori civici).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

 

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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche all'Associazione nazionale difensori civici italiani ANDCI.

Art. 5.
(Adeguamento degli statuti comunali
e provinciali).

      1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si procede allo scioglimento dei consigli degli enti inadempienti.